Art. 9.
(Altre attività).

      1. L'elencazione delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale da parte di fisici iscritti all'Albo, né quando può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti vigenti in materia.